Art. 16

Misure che le autorità competenti devono adottare per garantire la tracciabilità di cavalli registrati ammessi temporaneamente

In vigore dal 12 apr 2018
Misure che le autorità competenti devono adottare per garantire la tracciabilità di cavalli registrati ammessi temporaneamente 1.   A condizione che sia stato stabilito il rispetto delle condizioni d'ingresso, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata: a) conserva una copia del certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) informa, mediante il sistema TRACES, l'autorità competente o il posto d'ispezione frontaliero di uscita, secondo il caso, dell'ingresso di un cavallo registrato ammesso temporaneamente, come segue: i) l'autorità competente del luogo di destinazione di cui alla casella I.6. del documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004; ii) il posto d'ispezione frontaliero di uscita indicato nella dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario del cavallo registrato che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), compilando la casella I.24. del DVCE; iii) le autorità competenti responsabili del luogo di soggiorno temporaneo indicato nella dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario del cavallo registrato che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a); c) rilascia almeno una copia del DVCE all'operatore identificato come «operatore responsabile della partita» nella casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b). 2.   Se durante l'ammissione temporanea un cavallo registrato deve essere trasferito da uno Stato membro a un altro, l'autorità competente del luogo di spedizione: a) purché siano soddisfatte le condizioni zoosanitarie di cui agli della direttiva 2009/156/CE, rilascia un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE per un singolo cavallo registrato o per una partita di cavalli registrati che hanno la stessa origine e la stessa destinazione, e inserisce alla casella I.6. del certificato un riferimento al certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), di ciascun cavallo registrato ammesso temporaneamente facente parte della partita e un riferimento al DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i); b) mediante TRACES informa l'autorità competente del luogo di destinazione del trasferimento di un cavallo registrato in quello Stato membro e chiede la verifica di arrivo compilando un'ulteriore parte III del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i); c) rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera b) del presente paragrafo; d) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore in conformità del paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo. 3.   L'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e al paragrafo 2, lettera b), conferma mediante TRACES l'arrivo del cavallo registrato e documenta i controlli eseguiti compilando la parte III del DVCE. 4.   Alla fine dell'ammissione temporanea, l'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), che certifica l'ammissione temporanea di un cavallo registrato al paese terzo di origine o a un altro paese terzo: a) informa mediante TRACES il posto d'ispezione frontaliero di uscita dell'uscita dall'Unione del cavallo registrato ammesso temporaneamente completando un'ulteriore parte III del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i); b) rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera a) del presente paragrafo; c) se il posto d'ispezione frontaliero di uscita è situato in un altro Stato membro, i) rilascia, a norma della decisione 93/444/CEE, un certificato conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE per un singolo cavallo registrato o per una partita di cavalli registrati che hanno la stessa origine e la stessa destinazione; ii) indica nella casella I.6. del certificato di cui al punto i) un riferimento al certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), di ciascun cavallo registrato ammesso temporaneamente che costituisce la partita e un riferimento al DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i). 5.   Il posto d'ispezione frontaliero di uscita di cui al paragrafo 4, lettera a), documenta la conclusione dell'ammissione temporanea del cavallo registrato compilando la parte III del DVCE di conseguenza. 6.   Se l'ammissione temporanea di un cavallo registrato non si è conclusa in conformità del paragrafo 5 entro un periodo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), un allarme viene inviato automaticamente mediante TRACES al posto d'ispezione frontaliero di entrata e alle autorità competenti di cui al presente articolo, finché dette autorità determinano lo stato del cavallo registrato.
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