Art. 17
Responsabilità dell'operatore competente per un cavallo registrato ammesso temporaneamente
In vigore dal 12 apr 2018
Responsabilità dell'operatore competente per un cavallo registrato ammesso temporaneamente
1. L'operatore responsabile di un cavallo registrato ammesso temporaneamente nell'Unione, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), provvede affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
durante l'ammissione temporanea il cavallo registrato è sempre accompagnato dal certificato sanitario originale di cui all', paragrafo 1, lettera a), e dal DVCE rilasciato dal posto di ispezione frontaliero di entrata nell'Unione;
b)
il cavallo registrato rimane nel rispettivo Stato membro e nel luogo indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a);
c)
se trasferito in un altro Stato membro, il cavallo registrato è accompagnato da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE e dal DVCE modificato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell', paragrafo 2;
d)
tutte le precedenti copie del DVCE sono consegnate all'autorità competente per l'annullamento o la revoca;
e)
il cavallo registrato lascia l'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero indicato nel certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), al più tardi 89 giorni dopo la data di ingresso nell'Unione indicata sul DVCE corrispondente.
2. L'operatore di cui al paragrafo 1 rimane responsabile del trasferimento del cavallo registrato nel corso dell'ammissione temporanea nell'Unione e in particolare informa:
a)
l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), a proposito di eventuali modifiche da apportare ai trasferimenti di cui alla dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a);
b)
il posto d'ispezione frontaliero di uscita a proposito della data in cui è previsto che il cavallo registrato ammesso temporaneamente lasci l'Unione;
c)
l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), responsabile dell'azienda a proposito della morte o dello smarrimento del cavallo registrato o di qualsiasi emergenza, quali malattie o infortuni, che richieda attenzione veterinaria oltre gli 89 giorni di ammissione temporanea.
Storico versioni
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