Art. 15

Identificazione di equidi destinati all'ingresso nell'Unione

In vigore dal 12 apr 2018
Identificazione di equidi destinati all'ingresso nell'Unione 1.   Gli equidi destinati all'ingresso nell'Unione sono identificati individualmente in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l'animale e il suo stato sanitario certificato. Tale identificazione: a) soddisfa le prescrizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione; o b) fornisce almeno le informazioni di cui all'allegato I, parte 1, sezione I, parte A, punti 1, 2, 3 e da 6 a 10, e parte B, punti da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione. 2.   Gli equidi da macello destinati all'importazione nell'Unione sono contrassegnati individualmente con un transponder elettronico o con un marchio auricolare, il cui numero è registrato nel certificato sanitario che accompagna gli animali durante il trasporto. 3.   Gli equidi da macello destinati all'importazione nell'Unione recano sullo zoccolo anteriore sinistro una «S» bollata a fuoco chiara e indelebile di dimensioni non inferiori alla metà della lunghezza della parete dello zoccolo, se si verificano i seguenti casi: a) se gli equidi sono contrassegnati individualmente, in deroga al paragrafo 2, con un metodo alternativo indicato nel certificato sanitario, nel qual caso gli animali sono consegnati al macello di destinazione conformemente all', lettera a); b) se gli equidi sono destinati a essere consegnati al macello di destinazione conformemente all', lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:659:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo