Art. 19

Conversione di un'ammissione temporanea in un'ammissione definitiva e morte o smarrimento di un cavallo registrato

In vigore dal 12 apr 2018
Conversione di un'ammissione temporanea in un'ammissione definitiva e morte o smarrimento di un cavallo registrato 1.   Qualora l'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), presenti una domanda presso l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), o all', paragrafo 2, lettera b), per convertire l'ammissione temporanea di un cavallo registrato in un'ammissione definitiva, uno Stato membro può autorizzare tale conversione a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni: a) conformemente all'allegato I, siano autorizzate le importazioni di cavalli registrati provenienti dal paese terzo o da una parte del territorio del paese terzo in questione; b) l'autorità competente responsabile del luogo di soggiorno temporaneo abbia rispettato le seguenti prescrizioni: i) abbia effettuato con risultati soddisfacenti i controlli necessari per verificare la conformità con gli obblighi relativi a esami e vaccinazioni per le importazioni di cavalli registrati provenienti dal paese terzo o da una parte del territorio del paese terzo in questione di cui all'allegato II, parte 3; ii) abbia garantito che il cavallo registrato è rimasto sotto controllo veterinario ufficiale in tale Stato membro fino a 3 mesi dalla data di ingresso nell'Unione indicata nel DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i). 2.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1, o un posto d'ispezione frontaliero designato a tale scopo dallo Stato membro: a) pone termine all'ammissione temporanea in TRACES scegliendo «Conversione in ammissione definitiva» nella parte III del DVCE rilasciato all'operatore a norma dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell', paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell', paragrafo 3, lettera c); b) rilascia all'operatore indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE di cui alla lettera a), o un nuovo DVCE, in cui alla casella I.21 è selezionato «Per il mercato interno»; c) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore a norma dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell', paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell', paragrafo 3, lettera c); d) annulla o revoca l'originale del certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a). 3.   Durante il periodo di conversione l'operatore, quale indicato nella casella I.7. del DVCE rilasciato in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), punto i), o dell', paragrafo 3, lettera b), responsabile del cavallo registrato adotta le seguenti misure: a) organizza visite regolari registrate ed effettuate da un veterinario per verificare se il cavallo registrato mostra segni clinici di possibili malattie infettive; b) conserva i registri concernenti i trasferimenti del cavallo registrato e i trasferimenti degli equidi in entrata e in uscita dall'azienda in cui è tenuto; c) completa le procedure doganali, di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262; d) presenta una domanda in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 per il rilascio di un documento di identificazione o l'adattamento di un documento di identificazione esistente. 4.   In caso di morte o smarrimento di un cavallo registrato temporaneamente ammesso nell'Unione, l'autorità competente del luogo di morte o di smarrimento, ove previsto dallo Stato membro interessato, in stretta collaborazione con un posto d'ispezione frontaliero: a) pone termine all'ammissione temporanea in TRACES scegliendo «Morte/smarrimento» nella parte III del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), o all', paragrafo 3, lettera b); b) annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore a norma dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento in un altro Stato membro, a norma dell', paragrafo 2, lettera c), o, in caso di una precedente reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, a norma dell', paragrafo 3, lettera c).
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Conversione di un'ammissione temporanea in un'ammissione definitiva e morte o smarrimento di un cavallo registrato (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/659) — Testo vigente | Portale Normativo