Art. 8
Norme zoosanitarie generali
In vigore dal 12 apr 2018
Norme zoosanitarie generali
1. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che gli equidi sono trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
sono trasportati con un mezzo che trasporta unicamente equidi destinati all'Unione oppure sono accompagnati da un certificato sanitario previsto per il transito;
b)
sono trasportati con un mezzo che trasporta unicamente equidi con il medesimo stato sanitario certificato, salvo altrimenti autorizzato dalle norme zoosanitarie specifiche di cui all'allegato II, parte 1, sezioni A e B, e parte 3, sezione A;
c)
sono trasportati su strada o ferrovia o trasferiti a piedi unicamente in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo autorizzati per almeno un tipo di ingresso di almeno una categoria di equidi.
2. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
le gabbie, i container o i box (anche per il trasporto aereo) e il mezzo di trasporto o il compartimento di trasporto del mezzo in cui gli equidi sono trasportati siano puliti e disinfettati prima del carico degli animali con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione;
b)
i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto stradale o ferroviario sono progettati, costruiti e gestiti in modo da impedire la fuoriuscita di feci, urina e foraggio durante il viaggio previsto;
c)
le misure atte a proteggere gli animali dagli attacchi di insetti vettori si applicano in caso si manifesti una delle seguenti malattie:
i)
peste equina o encefalomielite equina venezuelana nel paese terzo di spedizione o transito;
ii)
una o più delle malattie a trasmissione vettoriale elencate all', paragrafo 1, ad eccezione dell'anemia infettiva equina, se gli equidi non sono immuni all'agente patogeno o vaccinati.
Nel caso delle malattie di cui alla lettera i), la protezione dai vettori include misure quali l'applicazione di reti alle gabbie, ai container o ai box (anche per il trasporto aereo), la ventilazione forzata e la chiusura continua del compartimento di trasporto, eccetto durante il carico, lo scarico o l'accudimento degli animali.
3. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che durante il viaggio tali equidi siano scaricati solo in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione in conformità dell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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