Art. 30

Contenuto e completezza della domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Contenuto e completezza della domanda 1.   Affinché sia considerata completa dall'ente autorizzatore e se del caso dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, la domanda deve contenere le informazioni indicate nell'allegato I. 2.   Per l'autorizzazione relativa all'estensione del settore di impiego di cui all', paragrafo 1, lettera c), si applicano i seguenti punti: a) la documentazione che il richiedente deve aggiungere alla documentazione di accompagnamento originale completa, ai fini della decisione emessa in conformità con l', è limitata agli aspetti riguardanti le norme nazionali pertinenti e la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso; b) se l'autorizzazione originale del tipo di veicolo prevedeva la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità, il richiedente aggiunge le decisioni pertinenti per la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità con l' della direttiva (UE) 2016/797, includendo il settore di impiego esteso alla documentazione di accompagnamento originale completa ai fini della decisione emessa in conformità con l'; c) in caso di veicoli e/o tipi di veicoli autorizzati a norma della direttiva 2008/57/CE o di un atto precedente, le informazioni che il richiedente deve aggiungere alla documentazione originale, relativamente agli aspetti previsti dal punto a), riguardano anche le norme nazionali applicabili.
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