Art. 32

Controllo della completezza della domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Controllo della completezza della domanda 1.   L'ente autorizzatore controlla la completezza delle informazioni e della documentazione presentata dal richiedente nella domanda in conformità con l'. 2.   Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico: a) controllano che il settore di impiego sia specificato correttamente per la parte che compete loro; b) solleva eventuali questioni riguardo alla completezza delle informazioni e della documentazione presentata per la valutazione delle norme nazionali applicabili come specificato nell'allegato III. 3.   Il controllo della completezza di cui ai paragrafi 1 e 2 consiste nell'accertamento, da parte dell'ente di autorizzazione e delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico, che: a) tutte le informazioni e i documenti richiesti all' siano stati presentati dal richiedente nella domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; b) le informazioni e la documentazione presentata siano considerate pertinenti al fine di consentire all'ente di autorizzazione e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di eseguire le loro valutazioni in conformità con gli articoli da 38 a 40.
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Controllo della completezza della domanda (Art. 32 Regolamento (UE) 2018/545) — Testo vigente | Portale Normativo