Art. 31
Presentazione della domanda di autorizzazione tramite lo sportello unico
In vigore dal 4 apr 2018
Presentazione della domanda di autorizzazione tramite lo sportello unico
1. La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è presentata formalmente dal richiedente tramite lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796 e deve contenere le informazioni previste nell'allegato I.
2. Nell'inviare la sua domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, il richiedente seleziona l'ente autorizzatore in conformità con l', paragrafo 5, e con l', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797.
3. La selezione dell'ente autorizzatore effettuata dal richiedente deve essere vincolante fino a che l'ente autorizzatore non abbia deciso in merito all'emissione o al rigetto dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o fino a che il richiedente non abbia ritirato la domanda.
4. Il fascicolo del richiedente deve essere inviato tramite lo sportello unico alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico.
Storico versioni
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