Art. 29

Compilazione della documentazione allegata alla domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Compilazione della documentazione allegata alla domanda 1.   Il richiedente prepara e compila in modo strutturato il contenuto richiesto per la documentazione da allegare alla domanda conformemente alle disposizioni dell'allegato I. 2.   Per l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), il richiedente controlla la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo esistente. 3.   Per l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, lettera c) e d), il richiedente presenta la documentazione necessaria affinché l'ente autorizzatore emetta la sua decisione, comprensiva dell'eventuale documentazione di accompagnamento del fascicolo della precedente autorizzazione.
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