Art. 27

Correzione delle non conformità

In vigore dal 4 apr 2018
Correzione delle non conformità 1.   La correzione delle non conformità che riguardano le specifiche tecniche di interoperabilità e/o i requisiti delle norme nazionali è eseguita dal richiedente, a meno che non sia stata concessa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità con l' della direttiva (UE) 2016/797. Lo stesso può applicarsi mutatis mutandis alle norme nazionali se consentito dal quadro giuridico dello Stato membro. 2.   Al fine di mitigare una situazione di non conformità il richiedente può, in alternativa, eseguire una o più delle seguenti azioni: a) modificare la progettazione; in tale caso il processo deve ricominciare dalla fissazione dei requisiti prevista dall' solo per quanto riguarda gli elementi modificati e per gli elementi interessati dalla modifica; b) stabilire condizioni di uso del veicolo e altre restrizioni in conformità con l'; in tale caso le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni sono definite dal richiedente e controllate dall'organismo competente per la valutazione della conformità. 3.   La proposta del richiedente riguardo alle condizioni di utilizzo del veicolo e alle altre restrizioni a norma dell' al fine di correggere una non conformità si basano sulle valutazioni di conformità necessarie ai sensi dell'.
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