Art. 28

Prove da esibire all'atto della presentazione della domanda

In vigore dal 4 apr 2018
Prove da esibire all'atto della presentazione della domanda Il richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato individua le prove da esibire nella domanda: a) raccogliendo le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi che compongono il veicolo e fornendo le prove, nella documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE, delle conclusioni delle valutazioni di conformità effettuate in seguito all'individuazione eseguita a norma dell'; b) garantendo che i punti di interazione tra i sottosistemi che non sono definiti nelle specifiche tecniche di interoperabilità e/o nelle norme nazionali rientrino nella fissazione dei requisiti di cui all' e soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
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