Art. 28
Prove da esibire all'atto della presentazione della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Prove da esibire all'atto della presentazione della domanda
Il richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato individua le prove da esibire nella domanda:
a)
raccogliendo le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi che compongono il veicolo e fornendo le prove, nella documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE, delle conclusioni delle valutazioni di conformità effettuate in seguito all'individuazione eseguita a norma dell';
b)
garantendo che i punti di interazione tra i sottosistemi che non sono definiti nelle specifiche tecniche di interoperabilità e/o nelle norme nazionali rientrino nella fissazione dei requisiti di cui all' e soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:545:oj#art-28