Art. 26
Esecuzione delle verifiche e individuazione delle prove da presentare
In vigore dal 4 apr 2018
Esecuzione delle verifiche e individuazione delle prove da presentare
1. In base al caso di autorizzazione, il richiedente esegue i controlli necessari al fine di individuare le prove da presentare di cui all'allegato I.
2. L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico non fissano i requisiti per le prove da accludere ai documenti tecnici allegati alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, ma laddove ci sia un dubbio giustificato possono chiedere al richiedente di eseguire ulteriori verifiche.
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