Art. 13

Fissazione dei requisiti

In vigore dal 4 apr 2018
Fissazione dei requisiti 1.   In conformità con l'obiettivo globale di gestione e mitigazione dei rischi identificati a un livello accettabile, il richiedente, prima di presentare una domanda, esegue il processo di fissazione dei requisiti al fine di garantire che tutti i requisiti necessari che interessano la progettazione del veicolo per il suo ciclo di vita siano: a) determinati correttamente; b) assegnati a funzioni o sottosistemi o ottenuti attraverso condizioni di utilizzo o altre restrizioni; e c) attuati e convalidati. 2.   La fissazione dei requisiti da parte del richiedente riguarda in particolare i seguenti requisiti: a) requisiti essenziali per i sottosistemi di cui all', specificati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797; b) compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo; c) integrazione sicura dei sottosistemi all'interno del veicolo; e d) compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego. 3.   Il richiedente ricorre al processo di gestione del rischio di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 (5) per fissare i requisiti essenziali «di sicurezza» del veicolo e dei sottosistemi e per effettuare l'integrazione di sicurezza tra i sottosistemi relativamente agli aspetti non trattati dalle specifiche tecniche di interoperabilità e dalle norme nazionali.
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