Art. 13
Fissazione dei requisiti
In vigore dal 4 apr 2018
Fissazione dei requisiti
1. In conformità con l'obiettivo globale di gestione e mitigazione dei rischi identificati a un livello accettabile, il richiedente, prima di presentare una domanda, esegue il processo di fissazione dei requisiti al fine di garantire che tutti i requisiti necessari che interessano la progettazione del veicolo per il suo ciclo di vita siano:
a)
determinati correttamente;
b)
assegnati a funzioni o sottosistemi o ottenuti attraverso condizioni di utilizzo o altre restrizioni; e
c)
attuati e convalidati.
2. La fissazione dei requisiti da parte del richiedente riguarda in particolare i seguenti requisiti:
a)
requisiti essenziali per i sottosistemi di cui all', specificati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797;
b)
compatibilità tecnica dei sottosistemi all'interno del veicolo;
c)
integrazione sicura dei sottosistemi all'interno del veicolo; e
d)
compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego.
3. Il richiedente ricorre al processo di gestione del rischio di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 (5) per fissare i requisiti essenziali «di sicurezza» del veicolo e dei sottosistemi e per effettuare l'integrazione di sicurezza tra i sottosistemi relativamente agli aspetti non trattati dalle specifiche tecniche di interoperabilità e dalle norme nazionali.
Storico versioni
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