Art. 15
Modifiche a un tipo di veicolo già autorizzato
In vigore dal 4 apr 2018
Modifiche a un tipo di veicolo già autorizzato
1. Ogni modifica a un tipo di veicolo autorizzato è analizzata e classificata come una delle modifiche seguenti ed è soggetta ad autorizzazione come indicato di seguito:
a)
una modifica che non si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi. In tale caso non è necessaria una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità e le iniziali dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi e l'autorizzazione del tipo di veicolo restano valide e invariate;
b)
una modifica che si discosta dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, la quale potrebbe richiedere nuovi controlli e pertanto una verifica in base ai moduli di valutazione della conformità applicabili, ma che non ha ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo e che non richiede una nuova autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dall', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;
c)
una modifica delle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo che non richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;
d)
una modifica che richiede una nuova autorizzazione, secondo i criteri stabiliti dall', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.
2. Quando una modifica rientra nel punto b) o c) del paragrafo 1, la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi viene aggiornata e il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo trasmette le informazioni pertinenti su richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego.
3. Se una modifica rientra nel punto c) del paragrafo 1, il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo crea una nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo e trasmette le informazioni pertinenti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati la nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo in conformità con l'.
4. Se l'ente che gestisce la modifica non è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e se le modifiche effettuate al tipo di veicolo esistente sono classificate in base ai punti b), c) o d) del paragrafo 1, si applica quanto segue:
a)
viene creato un nuovo tipo di veicolo;
b)
l'ente che gestisce la modifica diventa il richiedente; e
c)
la domanda di autorizzazione del nuovo tipo di veicolo può essere basata sul tipo di veicolo già esistente e il richiedente può scegliere il caso di autorizzazione specificato nell', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
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