Art. 14
Individuazione dell'autorizzazione pertinente
In vigore dal 4 apr 2018
Individuazione dell'autorizzazione pertinente
1. Il richiedente individua e sceglie l'autorizzazione pertinente dai seguenti casi:
a)
prima autorizzazione: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore per un nuovo tipo di veicolo, comprese le sue varianti e/o versioni se esistenti e, laddove applicabile, il primo veicolo di un tipo, a norma dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;
b)
rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo: il rinnovo dell'autorizzazione di un tipo di veicolo a norma dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 che non richiede un cambiamento nella progettazione del tipo di veicolo;
c)
settore di impiego esteso: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente autorizzatore pertinente per un tipo di veicolo e/o un veicolo già autorizzato, al fine di estendere il settore di impiego senza modifiche nella progettazione, a norma dell', paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/797;
d)
nuova autorizzazione: l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato rilasciata dall'ente di autorizzazione dopo una modifica di un veicolo e/o di un tipo di veicolo già autorizzato, a norma dell', paragrafo 12, o dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;
e)
autorizzazione in conformità al tipo: l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato per un veicolo o una serie di veicoli che sono conformi a un tipo di veicolo già autorizzato e valido sulla base della dichiarazione di conformità a quel tipo, a norma dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Se del caso, deve essere determinata chiaramente la versione del tipo di veicolo e/o la variante del tipo di veicolo cui il veicolo o le serie di veicoli sono conformi.
2. Per le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma dei casi c) e d) il richiedente, se è il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, decide se l'autorizzazione avrà come conseguenza la creazione di:
a)
un nuovo tipo di veicolo; o
b)
una nuova variante del tipo di veicolo nell'ambito del tipo già esistente su cui si basa.
Se il richiedente non è il detentore dell'autorizzazione del tipo, l'autorizzazione deve avere come conseguenza la creazione di un nuovo tipo in conformità con l', paragrafo 4.
3. Un richiedente può combinare:
a)
una richiesta di nuova autorizzazione con una richiesta di autorizzazione per un settore di impiego esteso; o
b)
una richiesta di prima autorizzazione con una richiesta di autorizzazione in conformità al tipo.
Per la domanda congiunta si applicano i tempi stabiliti dall', paragrafi 1 e 2. Laddove appropriato, tale domanda può avere come conseguenza il rilascio di diverse decisioni di autorizzazione da parte dell'ente autorizzatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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