Art. 34
Tempi per la valutazione della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Tempi per la valutazione della domanda
1. L'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico valutano, ciascuna per la parte di sua competenza, la completezza della domanda come specificato dall' entro un mese dalla data di ricezione della domanda. L'ente di autorizzazione informa il richiedente di conseguenza.
2. Se al richiedente viene comunicato che il suo fascicolo è completo, la decisione finale relativa al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere presa entro quattro mesi dalla conferma della completezza del fascicolo.
3. La decisione dell'ente autorizzatore deve essere emessa entro un mese dalla data di ricezione della domanda in caso di autorizzazione in conformità al tipo, secondo quanto disposto dall', paragrafo 1, lettera e).
4. Se al richiedente viene comunicato che il suo fascicolo non è completo, la decisione finale sul rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato è presa entro quattro mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti da parte del richiedente, a meno che la domanda non sia essenzialmente incompleta, nel qual caso è rifiutata.
5. Nel corso della valutazione, anche se la domanda è completa ai sensi del paragrafo 2, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono in qualunque momento richiedere informazioni supplementari, stabilendo una scadenza ragionevole per la risposta a tale richiesta senza sospendere la valutazione, a meno che non si applichino le disposizioni del paragrafo 6.
6. Se è stato sollevato un dubbio giustificato da parte dell'ente autorizzatore o delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione e il richiedente è tenuto a trasmettere ulteriori informazioni, l'ente autorizzatore può sospendere la valutazione e, tramite un accordo debitamente registrato con il richiedente, può prorogare il periodo oltre quanto stabilito all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. I tempi relativi alla trasmissione di informazioni integrative devono essere proporzionati alla difficoltà del richiedente nel fornire le informazioni richieste. La valutazione e i tempi riprendono dopo che il richiedente ha trasmesso le informazioni richieste. In assenza di un accordo con il richiedente, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico prendono la loro decisione sulla base delle informazioni disponibili.
Storico versioni
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