Art. 35
Comunicazioni nel corso della valutazione della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Comunicazioni nel corso della valutazione della domanda
1. L'ente di autorizzazione, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico e il richiedente comunicano tramite lo sportello unico ogni problematica sorta ai sensi dell'.
2. Lo stato di tutte le fasi della procedura di autorizzazione del veicolo, la decisione sulla domanda e le motivazioni comprovate di tale decisione sono comunicate al richiedente tramite lo sportello unico.
3. Le linee guide dell'Agenzia e delle autorità nazionali di sicurezza devono indicare le modalità di comunicazione tra loro e con il richiedente.
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