Art. 41

Classificazione delle problematiche

In vigore dal 4 apr 2018
Classificazione delle problematiche 1.   L'ente autorizzatore e, se del caso, le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico prendono nota delle problematiche sorte nel corso della valutazione del fascicolo di domanda nel registro delle criticità e le classificano come segue: a)   «tipo 1»: problema che richiede una risposta del richiedente per la comprensione del fascicolo di domanda; b)   «tipo 2»: problema che potrebbe portare a una modifica del fascicolo di domanda o a un'azione marginale da parte del richiedente; l'azione da adottare è lasciata al giudizio del richiedente e non osta al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; c)   «tipo 3»: problema che richiede una modifica del fascicolo di domanda da parte del richiedente ma non osta al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato con condizioni di utilizzo del veicolo aggiuntive e/o più restrittive se confrontate con quelle specificate dal richiedente nella sua domanda; il problema deve tuttavia essere affrontato ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; ogni azione che il richiedente deve eseguire per risolvere il problema è proposta dal richiedente e concordata con la parte che ha individuato il problema; d)   «tipo 4»: problema che richiede una modifica del fascicolo di domanda da parte del richiedente; l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all' immissione del veicolo sul mercato non deve essere rilasciata a meno che il problema non sia risolto; ogni azione che il richiedente deve eseguire per risolvere il problema è proposta dal richiedente e concordata con la parte che ha individuato il problema. Fra i problemi di tipo 4 rientra in particolare la non conformità, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2016/797. 2.   In seguito alla risposta o all'azione intrapresa dal richiedente a seconda del problema, l'ente autorizzatore o le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico eseguono una nuova valutazione dei problemi individuati, e se del caso una riclassificazione, e assegnano uno dei seguenti status per ciascuno dei problemi individuati: a) «questione pendente» quando la prova fornita dal richiedente non è soddisfacente e sono ancora necessarie informazioni aggiuntive; b) «questione chiusa» quando il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non restano problemi da risolvere.
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