Art. 43
Controlli che deve eseguire l'ente autorizzatore riguardo alle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico
In vigore dal 4 apr 2018
Controlli che deve eseguire l'ente autorizzatore riguardo alle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico
1. L'ente autorizzatore controlla se le valutazioni delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sono coerenti tra loro per quanto attiene ai risultati delle valutazioni di cui all', paragrafo 6, lettera a).
2. Se il risultato del controllo di cui al paragrafo 1 dimostra che le valutazioni delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sono coerenti, l'ente autorizzatore verifica che:
a)
le liste di controllo di cui all', paragrafo 6, lettera d), siano state compilate in tutte le parti;
b)
tutte le problematiche pertinenti siano state risolte.
3. Se il risultato del controllo di cui al paragrafo 1 dimostra che le valutazioni non sono coerenti, l'ente autorizzatore chiede che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico ne indaghino ulteriormente le ragioni. In seguito a tale indagine si applicano, in alternativa, una o più delle seguenti condizioni:
a)
l'ente autorizzatore può rivedere la sua valutazione di cui all';
b)
le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico possono rivedere la loro valutazione.
4. I risultati delle indagini delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di cui al paragrafo 3 sono comunicati a tutte le autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego in questione interessate dalla domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o dalla domanda di autorizzazione del veicolo.
5. Se l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), è incompleto o se vi sono problematiche che non sono state chiuse a norma del paragrafo 2, lettera b), l'ente autorizzatore chiedere che le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico ne indaghino ulteriormente le ragioni.
6. Le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego in questione rispondono alle richieste dell'ente autorizzatore con riferimento alle incoerenze presenti nelle valutazioni di cui al paragrafo 3, all'incompletezza delle liste di controllo di cui al paragrafo 2, lettera a), e/o a problematiche non risolte in conformità con il paragrafo 2, lettera b). L'ente autorizzatore deve tenere conto pienamente delle valutazioni eseguite dalle autorità nazionali di sicurezza competenti per il determinato settore di impiego riguardanti le norme nazionali applicabili. I controlli dell'ente autorizzatore devono limitarsi alla coerenza e alla completezza delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
7. In caso di disaccordo tra l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico si applica la procedura di arbitrato di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797.
Storico versioni
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