Art. 44
Arbitrato a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/796
In vigore dal 4 apr 2018
Arbitrato a norma dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 e dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/796
Quando agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia può sospendere il processo di autorizzazione d'intesa con le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico nel corso della fase di cooperazione necessaria a giungere a una valutazione accettabile d ambo le parti e, se del caso, fino a che la commissione di ricorso non prende una decisione nei tempi stabiliti dall', paragrafo 7 della direttiva (UE) 2016/797. L'Agenzia è tenuta a comunicare al richiedente i motivi della sospensione.
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