Art. 46
Decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto della domanda
In vigore dal 4 apr 2018
Decisione relativa all'autorizzazione o al rifiuto della domanda
1. L'ente autorizzatore assume una decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o al rifiuto della domanda entro una settimana dal completamento della valutazione, fatte salve le disposizioni di cui all'. Tale decisione è presa sulla base di motivazioni comprovate, di cui all', paragrafo 5.
2. L'ente autorizzatore rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato se la valutazione degli elementi elencati nell'allegato II e, se del caso, nell'allegato III, fornisce una garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto le rispettive responsabilità nella misura richiesta in conformità con l'.
3. Se in seguito alla valutazione degli elementi elencati nell'allegato II, e se del caso nell'allegato III, non sussiste la garanzia ragionevole che il richiedente e gli operatori che lo sostengono abbiano adempiuto i loro obblighi e le loro responsabilità nella misura richiesta in conformità con l', l'ente autorizzatore rifiuta la domanda.
4. L'ente autorizzatore cita nella sua decisione i seguenti elementi:
a)
le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni;
b)
le motivazioni della decisione;
c)
la possibilità e gli strumenti per presentare ricorso e i relativi limiti temporali.
5. Le condizioni di utilizzo del veicolo e le altre restrizioni sono definite sulla base delle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo.
6. La decisione di autorizzazione non riporta condizioni di utilizzo del veicolo e restrizioni limitate nel tempo, a meno che non sussistano le seguenti condizioni:
a)
è necessario dal momento che la conformità alle specifiche tecniche di interoperabilità e/o alle norme nazionali non può essere dimostrata completamente prima del rilascio dell'autorizzazione; e/o
b)
le specifiche tecniche di interoperabilità e/o le norme nazionali prescrivono che il richiedente produca una stima di conformità plausibile.
L'autorizzazione può includere una condizione in base alla quale l'uso reale dimostra una prestazione in linea con la stima entro un periodo di tempo specifico.
7. La decisione finale ai fini del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o del rifiuto della domanda viene registrata presso lo sportello unico e trasmessa al richiedente e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico insieme alla documentazione di valutazione tramite lo sportello unico.
8. Se viene presa una decisione di rifiuto della domanda o di rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato a condizione che si applichino diverse condizioni di utilizzo e altre restrizioni rispetto a quelle specificate dal richiedente nella sua domanda, il richiedente può chiedere che l'ente autorizzatore riveda la sua decisione in conformità con l' del presente regolamento. Se non è soddisfatto della risposta fornita dall'ente autorizzatore, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'autorità competente in conformità con l', paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797.
Storico versioni
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