Art. 12
Accordi transfrontalieri
In vigore dal 4 apr 2018
Accordi transfrontalieri
1. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza rendono pubblicamente disponibile sul loro sito Internet la procedura relativa agli accordi transfrontalieri volti a ottenere l'autorizzazione a includere le stazioni situate negli Stati membri confinanti, in base all', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, in particolare:
a)
ogni accordo transfrontaliero esistente tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza cui si potrebbe far ricorso;
b)
la procedura da seguire laddove tali accordi transfrontalieri non esistano.
2. Ai fini di un accordo transfrontaliero relativo alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per includere le stazioni situate negli Stati membri confinanti, a norma dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, le autorità nazionali preposte alla sicurezza specificano la procedura da applicare e indicano almeno quanto segue:
a)
le fasi procedurali;
b)
i tempi;
c)
l'ambito di applicazione geografico e tecnico;
d)
i ruoli e i compiti delle parti coinvolte; e
e)
le modalità pratiche per la consultazione con le parti pertinenti.
Storico versioni
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