Art. 39

Valutazione della domanda da parte dell'ente autorizzatore

In vigore dal 4 apr 2018
Valutazione della domanda da parte dell'ente autorizzatore 1.   L'ente autorizzatore valuta gli aspetti specificati nell'allegato II. 2.   Se un'autorizzazione di un tipo di veicolo e/o un'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato deve essere rilasciata per un settore di impiego limitato alle reti interne ad uno Stato membro e se il richiedente ha chiesto che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza sia l'ente autorizzatore in conformità con l', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, in aggiunta alle valutazioni specificate nel paragrafo 1 l'ente autorizzatore, valuta gli aspetti di cui all'allegato III, controlla se sono state registrate informazioni pertinenti a norma dell', paragrafo 2, e tiene conto della valutazione della domanda. Ogni problematica sorta viene annotata nel registro come specificato nell'. 3.   Se il richiedente ha utilizzato una metodologia non standardizzata per la fissazione dei requisiti, l'ente autorizzatore valuta la metodologia applicando i criteri stabiliti nell'allegato II. 4.   L'ente autorizzatore controlla la completezza, la pertinenza e la coerenza delle prove sulla base della metodologia utilizzata per la fissazione dei requisiti, a prescindere dal metodo utilizzato. Come specificato nell', paragrafo 1, lettera d), per il rilascio di una nuova autorizzazione la valutazione eseguita dall'ente autorizzatore deve limitarsi alle parti del veicolo che sono cambiate e alle ripercussioni di tali cambiamenti sulle parti invariate del veicolo. I controlli che devono essere eseguiti dall'ente autorizzatore per il rilascio di un'autorizzazione per un «settore di impiego esteso», come specificato nell', paragrafo 1, lettera c), devono limitarsi alle norme nazionali applicabili e alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete per il settore di impiego esteso. L'ente autorizzatore non deve ripetere i controlli già eseguiti per la precedente autorizzazione. 5.   L'ente autorizzatore appronta un fascicolo di valutazione contenente quanto segue: a) una dichiarazione chiara relativa al risultato negativo o positivo della valutazione come da domanda del richiedente per il settore di impiego in questione e, se del caso, per le condizioni di utilizzo o le restrizioni; b) una sintesi delle valutazioni eseguite; c) una relazione stilata sulla base del registro delle criticità per il settore di impiego in questione; d) un elenco comprovante che tutti gli aspetti specificati nell'allegato II, e se del caso nell'allegato III, sono stati valutati.
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Valutazione della domanda da parte dell'ente autorizzatore (Art. 39 Regolamento (UE) 2018/545) — Testo vigente | Portale Normativo