Art. 8
Responsabilità dell'Agenzia
In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità dell'Agenzia
1. L'Agenzia redige, pubblica e mantiene aggiornate le linee guida che descrivono e spiegano i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e le rende disponibili al pubblico gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le linee guida contengono anche modelli che possono essere usati dall'ente autorizzatore e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego ai fini dello scambio e della registrazione di informazioni e modelli di domanda che possono essere usati dal richiedente.
2. L'Agenzia stabilisce un protocollo e delle procedure per la registrazione e lo scambio di informazioni di cui all', paragrafo 4. Altre parti interessate possono avere accesso a informazioni pertinenti, purché sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
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