Art. 6

Responsabilità del gestore dell'infrastruttura

In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità del gestore dell'infrastruttura 1.   Nel settore di impiego, le responsabilità del gestore dell'infrastruttura nell'ambito dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente a norma dell', sono limitate alla determinazione e alla fornitura dei seguenti elementi: a) condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove sulla rete; b) misure necessarie da adottare sulle infrastrutture, al fine di garantire operazioni sicure e affidabili durante le prove sulla rete; c) misure necessarie nelle installazioni delle infrastrutture al fine di eseguire le prove sulla rete. 2.   I gestori dell'infrastruttura competenti per il settore di impiego: a) forniscono supporto al richiedente per la definizione delle condizioni di utilizzo del veicolo per le prove sulla rete; b) forniscono informazioni sulle infrastrutture in modo non discriminatorio per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete; c) stabiliscono e garantiscono le condizioni e le misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete nei tempi specificati dall', paragrafo 3, e dall', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 in base alle informazioni fornite dal richiedente; d) partecipano all'impegno preliminare d'intesa con il richiedente.
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