Art. 6
Responsabilità del gestore dell'infrastruttura
In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità del gestore dell'infrastruttura
1. Nel settore di impiego, le responsabilità del gestore dell'infrastruttura nell'ambito dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente a norma dell', sono limitate alla determinazione e alla fornitura dei seguenti elementi:
a)
condizioni operative da applicarsi al fine di utilizzare il veicolo per le prove sulla rete;
b)
misure necessarie da adottare sulle infrastrutture, al fine di garantire operazioni sicure e affidabili durante le prove sulla rete;
c)
misure necessarie nelle installazioni delle infrastrutture al fine di eseguire le prove sulla rete.
2. I gestori dell'infrastruttura competenti per il settore di impiego:
a)
forniscono supporto al richiedente per la definizione delle condizioni di utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;
b)
forniscono informazioni sulle infrastrutture in modo non discriminatorio per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete;
c)
stabiliscono e garantiscono le condizioni e le misure adeguate per l'utilizzo del veicolo per le prove sulla rete nei tempi specificati dall', paragrafo 3, e dall', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 in base alle informazioni fornite dal richiedente;
d)
partecipano all'impegno preliminare d'intesa con il richiedente.
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