Art. 4

Responsabilità dell'ente autorizzatore

In vigore dal 4 apr 2018
Responsabilità dell'ente autorizzatore 1.   L'ente autorizzatore rilascia le autorizzazioni del tipo di veicolo e/o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato («le autorizzazioni») in conformità con gli della direttiva (UE) 2016/797 e con le disposizioni del presente regolamento. 2.   Ai fini del rilascio o del rifiuto di un'autorizzazione, l'ente di autorizzazione: a) coordina l'assegnazione dei compiti alle parti interessate e la stipula di accordi di coordinamento tra di loro; b) effettua una valutazione del fascicolo di domanda per ottenere la garanzia ragionevole che il tipo di veicolo e/o il veicolo sia conforme alla legislazione applicabile; c) raccoglie la documentazione giustificativa, i risultati di tutte le valutazioni pertinenti e le motivazioni comprovate della sua decisione al fine di rilasciare o rifiutare l'autorizzazione, in conformità con il presente regolamento. 3.   Nel caso in cui sia l'ente autorizzatore, l'Agenzia coordina le attività delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego, relativamente all'autorizzazione del tipo di veicolo e/o all'immissione del veicolo sul mercato. 4.   L'ente autorizzatore provvede all'impegno preliminare qualora il richiedente ne faccia richiesta. 5.   L'ente autorizzatore svolge le sue funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercita un giudizio professionale, imparziale e proporzionato e fornisce motivazioni comprovate per ogni decisione. 6.   L'ente autorizzatore stabilisce disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all', paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797 e, se pertinenti, degli accordi multilaterali di cui all', paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797. 7.   Se il richiedente segnala, in base all', paragrafo 2, che è stata compromessa la validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo, l'ente di autorizzazione deve aggiornare di conseguenza il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. 8.   Se il richiedente segnala nella sua domanda che per il settore di impiego cui è destinato il veicolo o i veicoli o il tipo di veicolo è previsto il raggiungimento di stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, l'ente di autorizzazione: a) riceve conferma, da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri confinanti, che siano rispettate le pertinenti norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti, prima di rilasciare l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione del veicolo; e b) specifica nell'autorizzazione rilasciata che l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione del veicolo è valida anche in tali stazioni senza un'estensione del settore di impiego.
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