Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 apr 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «ente autorizzatore»: l'ente che rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato; 2)   «caratteristiche essenziali di progettazione»: i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata e registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati («ERATV»); 3)   «gestione della configurazione»: un procedimento sistematico di tipo organizzativo, tecnico e amministrativo adoperato nel corso del ciclo di vita di un veicolo e/o di un tipo di veicolo al fine di garantire che la conformità della documentazione e la tracciabilità delle modifiche siano stabilite e mantenute in modo che: a) siano soddisfatti i requisiti previsti dal diritto dell'Unione pertinente e dalle norme nazionali; b) le modifiche siano controllate e attestate sia nella documentazione tecnica che nel fascicolo allegato all'autorizzazione rilasciata; c) le informazioni e i dati siano aggiornati e accurati; d) le parti interessate siano informate delle modifiche, come richiesto; 4)   «data di ricezione della domanda»: a) quando in qualità di ente autorizzatore opera l'Agenzia, è il primo giorno lavorativo comune all'Agenzia e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego previsto successivo alla conferma di ricezione della domanda; b) quando in qualità di ente autorizzatore opera un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, è il primo giorno lavorativo nello Stato membro interessato successivo alla conferma di ricezione della domanda; 5)   «entità che gestisce le modifiche»: il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo, il possessore o l'entità da loro incaricata; 6)   «detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo»: la persona fisica o giuridica che ha presentato domanda e ha ottenuto l'autorizzazione del tipo di veicolo, oppure il suo successore legale; 7)   «dubbio giustificato»: una problematica di «tipo 4» in base all', paragrafo 1, lettera d), avvalorata da una giustificazione e da prove a supporto e sollevata dall'ente autorizzatore e/o dalle autorità nazionali di sicurezza per il settore di impiego, riguardante le informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda; 8)   «autorità nazionale preposta alla sicurezza per il settore di impiego» o «NSA per il settore di impiego»: autorità nazionale preposta alla sicurezza che esegue uno o più dei seguenti compiti: a) le valutazioni specificate dall', paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797; b) le consultazioni prescritte dall', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; c) rilascia le autorizzazioni provvisorie, se richieste, per usare il veicolo per prove sulla rete e adotta misure al fine di garantire che le prove sulla rete possano aver luogo come specificato dall', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797; 9)   «impegno preliminare»: fase procedurale che precede la presentazione di una domanda di autorizzazione eseguita su richiesta del richiedente; 10)   «documento di riferimento per l'impegno preliminare»: il parere dell'ente autorizzatore e delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico sulla documentazione per l'impegno preliminare; 11)   «fissazione dei requisiti»: processo di determinazione, assegnazione, attuazione e convalida di requisiti effettuato dal richiedente, al fine di garantire che siano rispettate le prescrizioni pertinenti dell'Unione e nazionali. La fissazione dei requisiti può essere integrata nei processi di sviluppo del prodotto; 12)   «integrazione in condizioni di sicurezza»: soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza come specificato nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 quando si combinano alcune parti in un insieme integrato, come un veicolo o un sottosistema, oppure quando vi è una combinazione tra il veicolo e la rete, con riferimento alla compatibilità tecnica; 13)   «variante del tipo di veicolo»: opzione di configurazione di un tipo di veicolo stabilita in occasione della prima autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l', paragrafo 1, oppure modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita che richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l', paragrafo 1, e con l', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797; 14)   «versione del tipo di veicolo»: opzione di configurazione di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo o di modifiche nell'ambito di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo nel corso del suo ciclo di vita, create per riflettere le modifiche alle caratteristiche essenziali di progettazione che non richiedono una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, in conformità con l', paragrafo 1, e con l', paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797; 15)   «autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato»: decisione emessa dall'ente di autorizzazione, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile o con il tipo autorizzato, che consente che il veicolo possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego, in base alle condizioni di utilizzo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del veicolo e nell'autorizzazione del tipo di veicolo; 16)   «autorizzazione del tipo di veicolo»: decisione emessa dall'ente autorizzatore, basata su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del tipo di veicolo abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile, che consente che un veicolo prodotto sulla base di tale progettazione possa essere immesso sul mercato e possa essere usato in modo sicuro nel settore di impiego del tipo di veicolo, in base alle condizioni di utilizzo del veicolo e ad altre restrizioni, se del caso, specificate nell'autorizzazione del tipo di veicolo e da applicare a tutti i veicoli autorizzati in conformità con tale tipo di veicolo; 17)   «data pertinente»: 16 giugno 2019, esclusi gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità con l'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento della presente direttiva, nel qual caso la data pertinente è il 16 giugno 2020.
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