Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 4 apr 2018
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono conformarsi:
a)
il richiedente, quando presenta, attraverso lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato;
b)
l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, quando esaminano una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o una domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e in relazione all'impegno preliminare;
c)
l'ente autorizzatore, quando decide di rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo o le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato;
d)
i gestori dell'infrastruttura, quando garantiscono le condizioni necessarie per l'esecuzione di prove nella loro rete o nelle loro reti e forniscono informazioni per l'autorizzazione del veicolo in relazione al settore di impiego.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli , paragrafi 16 e 17, della direttiva (UE) 2016/797.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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