Art. 50
Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS
In vigore dal 4 apr 2018
Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS
1. L'ERATV è compilato dall'ente autorizzatore usando le informazioni fornite dal richiedente in quanto parte della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo. Il richiedente è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal richiedente e rende l'ERATV disponibile al pubblico.
2. L'ente autorizzatore garantisce che la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea («ERADIS») sia stata aggiornata in maniera appropriata prima del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.
3. Per le modifiche a norma dell', paragrafo 1, lettera c), e dell', paragrafo 3, l'ente autorizzatore registra in ERATV la nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo utilizzando le informazioni fornite dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo. Il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e rende l'ERATV disponibile al pubblico.
In attesa della registrazione della nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo, i veicoli sottoposti a modifiche ai fini della conformità alla nuova versione possono essere già utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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