Art. 50

Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS

In vigore dal 4 apr 2018
Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS 1.   L'ERATV è compilato dall'ente autorizzatore usando le informazioni fornite dal richiedente in quanto parte della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo. Il richiedente è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal richiedente e rende l'ERATV disponibile al pubblico. 2.   L'ente autorizzatore garantisce che la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea («ERADIS») sia stata aggiornata in maniera appropriata prima del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. 3.   Per le modifiche a norma dell', paragrafo 1, lettera c), e dell', paragrafo 3, l'ente autorizzatore registra in ERATV la nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo utilizzando le informazioni fornite dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo. Il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo è responsabile dell'integrità dei dati forniti all'ente autorizzatore. L'ente autorizzatore è responsabile del controllo della coerenza dei dati forniti dal detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e rende l'ERATV disponibile al pubblico. In attesa della registrazione della nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo, i veicoli sottoposti a modifiche ai fini della conformità alla nuova versione possono essere già utilizzati.
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Registrazione nell'ERATV e nell'ERADIS (Art. 50 Regolamento (UE) 2018/545) — Testo vigente | Portale Normativo