Art. 52

Archiviazione di una decisione emessa ai sensi dell'articolo 46 e della documentazione completa ad essa allegata

In vigore dal 4 apr 2018
Archiviazione di una decisione emessa ai sensi dell' e della documentazione completa ad essa allegata 1.   La decisione emessa ai sensi dell' e la documentazione completa ad essa allegata devono essere conservate presso lo sportello unico per almeno 15 giorni. 2.   La documentazione completa allegata alla decisione dell'ente autorizzatore emessa a norma dell' deve includere tutti i documenti usati dall'ente autorizzatore e i documenti di valutazione delle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico. 3.   Dopo la scadenza del periodo di conservazione dei documenti stabilito nel paragrafo 1, la decisione emessa a norma dell' sul rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato e la documentazione completa ad essa acclusa devono essere trasferite in un archivio storico e conservate per un periodo di cinque anni dalla conclusione della durata di vita del veicolo, quale indicata nel registro di cui all' della direttiva (UE) 2016/797.
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