Art. 53

Sospensione, revoca o modifica di un'autorizzazione precedentemente rilasciata

In vigore dal 4 apr 2018
Sospensione, revoca o modifica di un'autorizzazione precedentemente rilasciata 1.   L'ente autorizzatore può applicare misure di sicurezza temporanee sotto forma di sospensione di un'autorizzazione del tipo di veicolo, a norma dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797. 2.   Nei casi di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 e in seguito a un riesame delle misure adottate per affrontare una grave minaccia alla sicurezza, l'ente autorizzatore che ha rilasciato l'autorizzazione può decidere di revocare o modificare l'autorizzazione in conformità all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. 3.   Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione di revocare o modificare un'autorizzazione in conformità all', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 4.   L'ente autorizzatore informa l'Agenzia nel caso in cui sussista una decisione di revocare o modificare un'autorizzazione e fornisce le motivazioni della sua decisione. L'Agenzia informa tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza della decisione di revocare o modificare un'autorizzazione e comunica loro le relative motivazioni.
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