Art. 17

Determinazione delle norme, compresa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità

In vigore dal 4 apr 2018
Determinazione delle norme, compresa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità 1.   In base alla scelta del caso di autorizzazione in conformità con l' e con la fissazione dei requisiti di cui all', il richiedente determina tutte le norme applicabili, in particolare le specifiche tecniche di interoperabilità e le norme nazionali. Il richiedente consulta inoltre l'elenco delle carenze presenti nelle specifiche tecniche di interoperabilità, pubblicata sul sito web dell'Agenzia, e lo prende in considerazione. In tale caso, il richiedente determina gli strumenti accettabili di messa in conformità forniti dall'Agenzia, da utilizzarsi insieme alle specifiche tecniche di interoperabilità per la procedura di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato quando si stabilisce la conformità con le specifiche tecniche di interoperabilità. 2.   Il richiedente individua ogni caso che richiede la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità e presenta la sua domanda agli Stati membri interessati in conformità con le disposizioni di cui all' della direttiva (UE) 2016/797. Se la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità riguarda veicoli appartenenti a un settore di impiego che interessa più di uno Stato membro, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego del veicolo coordinano con il richiedente misure alternative da adottare per promuovere l'interoperabilità finale del progetto. 3.   Se una nuova versione di una specifica tecnica di interoperabilità prevede misure transitorie, il richiedente può già selezionare i requisiti da questa nuova versione durante il periodo transitorio, se tale nuova versione lo consente esplicitamente. 4.   Se, a norma del paragrafo 3, vengono selezionati i requisiti di una versione più recente di una specifica tecnica di interoperabilità, si applicano le seguenti regole: a) il richiedente può selezionare i requisiti da applicare da differenti versioni di una specifica tecnica di interoperabilità e: i) giustifica e documenta la coerenza tra le serie complete di requisiti selezionati da differenti versioni di una determinata specifica tecnica di interoperabilità da applicare; ii) specifica la selezione parziale dei requisiti da differenti versioni di una determinata specifica tecnica di interoperabilità nella domanda di autorizzazione, come richiesto dall'allegato I; iii) nel caso in cui esista un documento di riferimento per l'impegno preliminare e questo sia pertinente, il richiedente richiede all'ente autorizzatore una modifica o un aggiornamento del documento di riferimento per l'impegno preliminare per la specifica tecnica di interoperabilità in questione, in conformità con le disposizioni di cui all', paragrafo 4. b) Nel valutare la domanda, l'ente di autorizzazione controlla la completezza dei requisiti della specifica tecnica di interoperabilità proposti dal richiedente; c) al richiedente non deve essere richiesto di presentare una richiesta per la non applicazione della specifica tecnica di interoperabilità, a norma dell' della direttiva (UE) 2016/797, per quei requisiti. 5.   Laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato membro, il richiedente può selezionare i requisiti da differenti norme nazionali nello stesso modo stabilito nel paragrafo 3 per le specifiche tecniche di interoperabilità. 6.   Il richiedente e l'organo o gli organi notificati possono usare gli strumenti di conformità accettabili di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 nel contesto di una verifica CE di conformità, in attesa dell'adozione delle specifiche tecniche di interoperabilità interessate. 7.   Nel dimostrare la conformità con le norme nazionali, il richiedente e l'organo o gli organi designati possono usare gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.
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Determinazione delle norme, compresa la non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/545) — Testo vigente | Portale Normativo