Art. 19
Autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete
In vigore dal 4 apr 2018
Autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete
1. L'autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete può essere rilasciata solo dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza quando è richiesta e specificata nel quadro normativo nazionale dello Stato membro.
2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano le domande per l'autorizzazione temporanea ai fini dell'utilizzo del veicolo per prove sulla rete in conformità con il quadro normativo nazionale.
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