Art. 20

Principi generali

In vigore dal 14 mar 2018
Principi generali Le autorità competenti valutano la conformità dell'ente ai requisiti relativi all'utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni (in prosieguo i «quattro elementi»), di cui all'articolo 322 del regolamento (UE) n. 575/2013, verificando almeno quanto segue: a) che l'ente abbia una documentazione interna che specifichi in dettaglio come i quattro elementi sono raccolti, combinati e/o ponderati, inclusa una descrizione del processo di modellizzazione che illustri l'utilizzo e la combinazione dei quattro elementi e la motivazione delle scelte di modellizzazione; b) che l'ente abbia una chiara comprensione di come ciascuno dei quattro elementi influenza i requisiti di fondi propri del metodo AMA; c) che la combinazione dei quattro elementi usata dall'ente sia basata su una metodologia statistica solida, sufficiente a stimare percentili elevati; d) che, nelle fasi di raccolta, produzione e trattamento dei quattro elementi, l'ente applichi almeno quanto segue: i) i criteri di cui agli articoli da 21 a 24 relativi ai dati interni; ii) i criteri di cui all' relativi ai dati esterni; iii) i criteri di cui all' relativi all'analisi di scenario; iv) i criteri di cui all' relativi ai fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni.
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Principi generali (Art. 20 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo