Art. 21

Caratteristiche dei dati interni

In vigore dal 14 mar 2018
Caratteristiche dei dati interni Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative alle caratteristiche dei dati interni, come previsto all', lettera d), punto i), verificando almeno quanto segue: a) che l'ente raccolga tutti i seguenti elementi all'interno del gruppo, in modo chiaro e coerente: i) la perdita lorda causata dal verificarsi di un evento di rischio operativo; ii) il recupero; b) che l'ente sia in grado di individuare separatamente l'importo della perdita lorda, il recupero dall'assicurazione e da altri meccanismi di trasferimento del rischio e il recupero diverso da quello dall'assicurazione e da altri meccanismi di trasferimento del rischio a seguito di un evento di rischio operativo, fatta eccezione per le perdite parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi; c) che l'ente metta in atto un sistema per definire e giustificare le soglie di raccolta dei dati sulla base dell'importo della perdita lorda; d) che la categoria di rischio operativo sia ragionevole e non ometta i dati relativi alle perdite che sono significativi per una misurazione del rischio operativo e di gestione del rischio efficaci; e) che, per ogni perdita, l'ente sia in grado di identificare e registrare nella base dati interna quanto segue: i) la data di accadimento, ovvero la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato, se disponibile; ii) la data di rilevazione dell'evento di rischio operativo; iii) la data di contabilizzazione.
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