Art. 23
Importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo
In vigore dal 14 mar 2018
Importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo
1. Le autorità competenti confermano che l'ente registra l'importo delle perdite derivante da un evento di rischio operativo, come previsto all', lettera d), punto i), verificando almeno quanto segue:
a)
l'intero importo delle perdite subite o dei costi sostenuti, compresi accantonamenti, costi di transazione, importi versati per il risarcimento dei danni, sanzioni, interessi arretrati e spese legali, è considerato un importo delle perdite registrato ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, salvo diversa indicazione;
b)
se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, l'ente include i costi di liquidazione delle posizioni di mercato nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo; se la posizione è deliberatamente mantenuta aperta dopo che l'evento di rischio operativo è riconosciuto, qualsiasi parte della perdita dovuta alle avverse condizioni di mercato dopo la decisione di mantenere la posizione aperta non è inclusa nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo;
c)
se i pagamenti delle imposte sono connessi a fallimenti o processi dell'ente inadeguati, l'ente include nell'importo delle perdite registrato per le voci di rischio operativo i costi sostenuti a seguito dell'evento di rischio operativo, tra cui sanzioni, interessi, interessi di mora e spese legali, ad esclusione dell'imposta originariamente dovuta;
d)
se le timing losses e l'evento di rischio operativo interessano direttamente terzi, compresi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, quest'ultimo include nell'importo delle perdite registrato per la voce di rischio operativo anche la correzione di bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, se l'evento di rischio operativo conduce ad un evento di perdita che è in parte prontamente recuperata, le autorità competenti considerano opportuno includere nell'importo delle perdite registrato, per conto dell'ente, soltanto la parte della perdita che non è prontamente recuperata, in conformità all', lettera b).
Storico versioni
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