Art. 24
Perdite da rischio operativo connesse al rischio di credito
In vigore dal 14 mar 2018
Perdite da rischio operativo connesse al rischio di credito
1. Le autorità competenti confermano che l'ente individua, raccoglie e tratta le perdite da rischio operativo connesse al rischio di credito di cui all', lettera d), punto i), verificando che l'ente includa nella perdita da rischio operativo, ai fini della gestione del rischio operativo, almeno i seguenti elementi:
a)
le frodi commesse da un cliente dell'ente per proprio conto, che si verificano in un prodotto o processo del credito nella fase iniziale del ciclo di vita di un rapporto di credito, tra cui l'incentivazione di decisioni di prestito sulla base di documenti contraffatti o bilanci falsificati, come garanzie inesistenti o sopravvalutate e buste paga contraffatte;
b)
le frodi commesse utilizzando l'identità di un'altra persona, all'insaputa di quest'ultima, tra cui le domande di prestito mediante frode d'identità elettronica, utilizzando dati dei clienti o identità fittizie, ovvero mediante l'uso fraudolento di carte di credito dei clienti.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che l'ente esegue almeno le seguenti azioni:
a)
rettifica la soglia di raccolta dei dati relativi agli eventi di perdita di cui al paragrafo 1 fino a livelli comparabili a quelli delle altre categorie di rischio operativo del quadro AMA, ove opportuno;
b)
include nella perdita lorda degli eventi descritti al paragrafo 1 l'importo totale in essere al momento della scoperta della frode o successivamente ad esso, e i relativi costi, ivi compresi gli interessi arretrati e le spese legali.
Storico versioni
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