Art. 25
Dati esterni
In vigore dal 14 mar 2018
Dati esterni
Le autorità competenti verificano che l'ente rispetti le norme relative alle caratteristiche dei dati esterni, come previsto all', lettera d), punto ii), verificando almeno quanto segue:
a)
se l'ente partecipa a iniziative consortili per la raccolta di eventi di rischio operativo e di perdite da rischio operativo, l'ente sia in grado di fornire dati della stessa qualità, in termini di perimetro, integrità e completezza, dei dati interni conformi alle norme di cui agli e che lo faccia in modo coerente rispetto al tipo di dati richiesti dalle norme consortili in materia di segnalazione;
b)
l'ente dispone di un processo di filtraggio dei dati che consenta la selezione dei dati esterni pertinenti sulla base di specifici criteri stabiliti e che i dati esterni utilizzati siano pertinenti e coerenti rispetto al profilo di rischio dell'ente;
c)
al fine di evitare distorsioni delle stime dei parametri, il processo di filtraggio genera una selezione coerente dei dati, indipendentemente dall'importo della perdita e, se l'ente ammette eccezioni a tale processo di selezione, esso dispone di una politica che contempli criteri per le eccezioni e documentazione a sostegno della ratio di tali eccezioni;
d)
se l'ente adotta un processo di riparametrazione (scaling) dei dati che comporta la rettifica degli importi delle perdite riportati nei dati esterni o delle relative distribuzioni, in funzione delle attività aziendali, della natura e del profilo di rischio dell'ente, il processo di scaling è sistematico e comprovato statisticamente e fornisce risultati coerenti con il profilo di rischio dell'ente;
e)
il processo di scaling dell'ente è coerente nel tempo e la validità e l'efficacia dello stesso sono regolarmente riesaminate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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