Art. 22

Perimetro della perdita da rischio operativo

In vigore dal 14 mar 2018
Perimetro della perdita da rischio operativo 1.   Le autorità competenti confermano che un ente individua, raccoglie e tratta le voci di perdita generate da un evento di rischio operativo, come previsto all', lettera d), punto i), verificando che l'ente includa nella perdita da rischio operativo, ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, almeno quanto segue: a) gli oneri diretti, comprese le rettifiche e i costi di transazione, contabilizzati nel conto profitti e perdite e le svalutazioni (write-down) dovute all'evento di rischio operativo; b) i costi sostenuti a seguito dell'evento di rischio operativo, che comprendono: i) le spese esterne aventi un collegamento diretto con l'evento di rischio operativo, comprese le spese legali e gli onorari di consulenti, avvocati o fornitori; ii) i costi di riparazione o di sostituzione al fine di ripristinare la situazione esistente prima dell'evento di rischio operativo, sotto forma di dati precisi, o, se questi non sono disponibili, di stime; c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto profitti e perdite per probabili perdite da rischio operativo, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita; d) le pending losses, ovvero le perdite derivanti da un evento di rischio operativo, che sono temporaneamente iscritte in conti transitori o in sospeso e non sono ancora rispecchiate nel conto profitti e perdite, che dovrebbero essere incluse entro un periodo di tempo proporzionale alla dimensione e all'età della voce in sospeso; e) i ricavi rilevanti non riscossi, connessi agli obblighi contrattuali con terzi, compresa la decisione di compensare un cliente a seguito dell'evento di rischio operativo, invece che mediante rimborso o pagamento diretto, mediante una rettifica del ricavo che abolisce o riduce le spese contrattuali per uno specifico periodo di tempo futuro; f) le timing losses, se abbracciano più di un esercizio finanziario e danno luogo a rischi giuridici. 2.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti possono, nella misura in cui ciò risulti opportuno, confermare che l'ente individua, raccoglie e tratta a fini di gestione del rischio operativo eventuali voci aggiuntive se sono originate da un evento significativo di rischio operativo, tra cui le seguenti: a) near miss, ovvero una perdita pari a zero causata da un evento di rischio operativo, compresa una perturbazione dei sistemi informatici nella sala trading appena al di fuori dell'orario di negoziazione; b) un profitto generato da un evento di rischio operativo; c) i costi di opportunità, ovvero un aumento dei costi o una riduzione dei ricavi dovuti a eventi di rischio operativo che impediscono l'esercizio di attività aziendali future non determinate, tra cui le spese per il personale non iscritte a bilancio, i mancati ricavi e i costi di progetto relativi al miglioramento dei processi; d) i costi interni, compresi straordinari o premi. 3.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano inoltre che l'ente esclude le seguenti voci dalle perdite da rischio operativo: a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari; b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo il verificarsi di un evento di rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative per la valutazione del rischio; c) i premi assicurativi.
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Perimetro della perdita da rischio operativo (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo