Art. 19

Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica

In vigore dal 14 mar 2018
Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica 1.   Le autorità competenti valutano in che misura un ente garantisce la solidità, la robustezza e l'efficienza delle infrastrutture informatiche utilizzate ai fini del metodo AMA confermando almeno quanto segue: a) che i sistemi informatici e le infrastrutture informatiche dell'ente ai fini del metodo AMA sono solidi e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo; b) che il SDLC ai fini del metodo AMA è solido e adeguato rispetto a: i) gestione di progetti, gestione del rischio e governance; ii) progettazione, garanzia di qualità e pianificazione delle prove; iii) modellizzazione e sviluppo dei sistemi; iv) garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni e, se del caso, la verifica del codice; v) conduzione delle prove, compresa l'accettazione dell'utilizzatore; c) che l'infrastruttura informatica dell'ente messa a punto ai fini del metodo AMA è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni; d) che il SDLC e i piani di emergenza ai fini del metodo AMA sono approvati dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente e che l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono periodicamente informati sulle prestazioni dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA. 2.   Nei casi in cui la manutenzione di parti dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA è esternalizzata, l'ente garantisce che siano soddisfatte le disposizioni del presente articolo.
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Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo