Art. 19 · Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica

Art. 19

Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica

In vigore dal 14 mar 2018
Valutazione prudenziale dell'infrastruttura informatica 1.   Le autorità competenti valutano in che misura un ente garantisce la solidità, la robustezza e l'efficienza delle infrastrutture informatiche utilizzate ai fini del metodo AMA confermando almeno quanto segue: a) che i sistemi informatici e le infrastrutture informatiche dell'ente ai fini del metodo AMA sono solidi e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo; b) che il SDLC ai fini del metodo AMA è solido e adeguato rispetto a: i) gestione di progetti, gestione del rischio e governance; ii) progettazione, garanzia di qualità e pianificazione delle prove; iii) modellizzazione e sviluppo dei sistemi; iv) garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni e, se del caso, la verifica del codice; v) conduzione delle prove, compresa l'accettazione dell'utilizzatore; c) che l'infrastruttura informatica dell'ente messa a punto ai fini del metodo AMA è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni; d) che il SDLC e i piani di emergenza ai fini del metodo AMA sono approvati dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente e che l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono periodicamente informati sulle prestazioni dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA. 2.   Nei casi in cui la manutenzione di parti dell'infrastruttura informatica ai fini del metodo AMA è esternalizzata, l'ente garantisce che siano soddisfatte le disposizioni del presente articolo.
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