Art. 20 · Principi generali

Art. 20

Principi generali

In vigore dal 14 mar 2018
Principi generali Le autorità competenti valutano la conformità dell'ente ai requisiti relativi all'utilizzo di dati interni, dati esterni, analisi di scenario e fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni (in prosieguo i «quattro elementi»), di cui all'articolo 322 del regolamento (UE) n. 575/2013, verificando almeno quanto segue: a) che l'ente abbia una documentazione interna che specifichi in dettaglio come i quattro elementi sono raccolti, combinati e/o ponderati, inclusa una descrizione del processo di modellizzazione che illustri l'utilizzo e la combinazione dei quattro elementi e la motivazione delle scelte di modellizzazione; b) che l'ente abbia una chiara comprensione di come ciascuno dei quattro elementi influenza i requisiti di fondi propri del metodo AMA; c) che la combinazione dei quattro elementi usata dall'ente sia basata su una metodologia statistica solida, sufficiente a stimare percentili elevati; d) che, nelle fasi di raccolta, produzione e trattamento dei quattro elementi, l'ente applichi almeno quanto segue: i) i criteri di cui agli articoli da 21 a 24 relativi ai dati interni; ii) i criteri di cui all' relativi ai dati esterni; iii) i criteri di cui all' relativi all'analisi di scenario; iv) i criteri di cui all' relativi ai fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni.
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