Art. 18

Qualità dei dati

In vigore dal 14 mar 2018
Qualità dei dati 1.   Le autorità competenti valutano in che misura è mantenuta la qualità dei dati utilizzati da un ente nel quadro AMA e che le procedure di costruzione e di manutenzione siano oggetto di un'analisi periodica da parte di tale ente, verificando che l'ente abbia a disposizione almeno le seguenti serie di dati: a) i dati per costruire e tracciare la cronologia del rischio operativo, costituita dai dati interni ed esterni, dall'analisi di scenario e dai fattori di contesto operativo e del sistema di controlli interni; b) i dati complementari, compresi i parametri e i risultati del modello e le segnalazioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confermano che l'ente ha definito categorie adeguate in materia di qualità dei dati per sostenere efficacemente il processo di gestione e il sistema di misurazione del rischio operativo e che è conforme, su base regolare, alle categorie stabilite. 3.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che le categorie relative alla qualità dei dati dell'ente rispettano almeno le seguenti condizioni: a) hanno un'ampiezza, una profondità e una portata sufficienti per i compiti in questione; b) soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utilizzatori; c) sono aggiornate tempestivamente; d) sono adeguate alla portata del loro utilizzo e coerenti con essa; e) rappresentano accuratamente i fenomeni reali che mirano a rappresentare; f) non violano alcuna norma commerciale in una banca dati che deve essere mantenuta in modo statico e dinamico. 4.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confermano che l'ente ha una documentazione adeguata per l'elaborazione e la manutenzione delle banche dati utilizzate nel quadro AMA dell'ente e che la documentazione contiene almeno i seguenti elementi: a) una mappa globale delle banche dati coinvolte nel sistema di misurazione del rischio operativo con la loro descrizione; b) una politica in materia di dati e una dichiarazione di responsabilità; c) descrizioni dei flussi di lavoro e delle procedure relativi alla raccolta e alla conservazione dei dati; d) una dichiarazione delle lacune contenente tutte le carenze riscontrate nelle banche dati dei processi di convalida e riesame e una dichiarazione su come l'ente prevede di correggerle o ridurle. 5.   Le autorità competenti confermano che le politiche sul SDLC per il metodo AMA sono approvate dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza dell'ente. 6.   Nel caso in cui l'ente impieghi fonti di dati esterne, l'ente assicura il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:959:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo