Art. 20
Scadenze per le indicazioni da registrare
In vigore dal 11 dic 2017
Scadenze per le indicazioni da registrare
1. Le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), e agli sono iscritte nel registro:
a)
per quanto riguarda le entrate, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento; e
b)
per quanto riguarda le perdite, il consumo personale e familiare o i ritiri, entro il terzo giorno lavorativo successivo al riconoscimento, al consumo o alla spedizione.
2. Le indicazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e agli del presente regolamento sono iscritte nel registro:
a)
al più tardi il giorno lavorativo successivo all'operazione; e
b)
per quanto riguarda l'arricchimento, il giorno stesso.
3. Le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all' del presente regolamento sono iscritte nel registro:
a)
per quanto riguarda le entrate e le uscite, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento o alla spedizione; e
b)
per quanto riguarda l'utilizzo, il giorno stesso dell'utilizzo.
4. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare in caso di utilizzo di registri computerizzati, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273 possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dalle autorità competenti.
Per quanto riguarda le operazioni di arricchimento di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono imporre che esse siano iscritte nel registro prima di effettuare l'operazione di arricchimento.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le uscite dello stesso prodotto possono essere iscritte nel registro sotto forma di totale mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2018/273.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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