Art. 15
Informazioni sui prodotti vitivinicoli da registrare
In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni sui prodotti vitivinicoli da registrare
1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a):
a)
il numero di partita del prodotto [se tale numero è] richiesto dalle disposizioni unionali o nazionali;
b)
la data dell'operazione;
c)
il quantitativo entrato o uscito;
d)
il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni unionali e nazionali;
e)
il riferimento al documento di accompagnamento o al certificato che accompagna o che ha accompagnato il trasporto in questione a norma degli del regolamento delegato (UE) 2018/273, tranne per i casi di cui all' di detto regolamento.
2. Per i vini di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel registro tenuto dagli operatori sono registrate le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento che figurano nell'etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.
3. I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nel registro ed è indicato anche il loro volume nominale. I recipienti recano inoltre le pertinenti indicazioni richieste dagli Stati membri per consentire alle autorità competenti di identificare il loro contenuto mediante il registro.
Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che essa sia chiaramente separata dalle altre partite.
4. Nel caso in cui un prodotto sia già stato oggetto di trasporto, è annotato nel registro un riferimento al documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.
Storico versioni
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