Art. 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie

In vigore dal 11 dic 2017
Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie 1.   Se, in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1308/2013, gli Stati membri hanno deciso di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni, e hanno reso pubblica tale decisione entro il 14 settembre 2015, le richieste di conversione del produttore possono essere presentate in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro in tale decisione. La dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione è indicata nelle domande. Gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti. 2.   Dopo aver verificato che i diritti di impianto per i quali è stata chiesta la conversione in conformità al paragrafo 1 sono ancora validi, gli Stati membri concedono le autorizzazioni automaticamente. Il periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di conversione e la concessione delle autorizzazioni non può essere superiore a tre mesi.
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Procedura di rilascio delle autorizzazioni secondo le disposizioni transitorie (Art. 10 Regolamento (UE) 2018/274) — Testo vigente | Portale Normativo