Art. 13

Campo di applicazione e forma del registro

In vigore dal 11 dic 2017
Campo di applicazione e forma del registro 1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, denominato nel presente capo «il registro», vi riportano: a) l'entrata e l'uscita di ciascuna partita dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in arrivo o in partenza presso i loro impianti; b) la categoria di prodotto, di cui all'; c) le operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, quando vengono effettuate nei loro locali. Per ciascuna annotazione nel registro, gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare uno dei documenti di accompagnamento di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273 o qualsiasi altro documento commerciale che ha accompagnato il trasporto di cui trattasi. 2.   Il registro deve assumere una delle forme seguenti: a) fogli fissi numerati in ordine progressivo; b) un sistema di registrazione informatica in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti; c) un sistema di contabilità moderno e adeguato, riconosciuto dagli organismi competenti; d) una raccolta di documenti di accompagnamento contenenti la data in cui sono stati redatti o presi in consegna da parte dei commercianti. Tuttavia gli Stati membri possono disporre che il registro tenuto dai produttori assuma la forma di annotazioni sul retro delle dichiarazioni di produzione, di giacenza o di vendemmia di cui al capo VI del regolamento delegato (UE) 2018/273.
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Campo di applicazione e forma del registro (Art. 13 Regolamento (UE) 2018/274) — Testo vigente | Portale Normativo