Art. 14
Prodotti oggetto di registrazione
In vigore dal 11 dic 2017
Prodotti oggetto di registrazione
1. Per i prodotti da iscrivere nel registro sono tenuti conti distinti:
a)
per ognuna delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 distinguendo:
i)
ogni vino DOP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
ii)
ogni vino IGP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
iii)
ogni vino senza DOP o IGP prodotto con un'unica varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con il riferimento alla classificazione delle varietà di uve da vino, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con indicazione dell'annata;
iv)
ogni vino senza DOP o IGP prodotto con due o più varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con l'indicazione dell'annata;
v)
ogni prodotto non conforme alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (CE) n. 606/2009 che deve essere distrutto a norma dell' del regolamento (CE) n. 606/2009;
b)
per ognuno dei seguenti prodotti detenuti per qualsiasi scopo:
i)
saccarosio;
ii)
mosto di uve concentrato;
iii)
mosto di uve concentrato rettificato;
iv)
prodotti utilizzati per l'acidificazione;
v)
prodotti utilizzati per la disacidificazione;
vi)
alcoli e acquaviti di vino;
vii)
ogni sottoprodotto dei prodotti vitivinicoli che deve essere eliminato conformemente all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 14 bis e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, con l'indicazione se si tratta di una consegna per la distillazione, la produzione di aceto o un uso specifico che non preveda la vinificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i vini DOP o IGP condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa dell'Unione, che sono acquistati da terzi e detenuti per la vendita possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che le entrate e le uscite di ogni vino DOP o IGP siano indicate separatamente.
3. La perdita dell'uso della DOP o dell'IGP è iscritta nel registro. I prodotti in questione sono spostati in uno dei conti di vini senza DOP o IGP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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