Art. 14

Prodotti oggetto di registrazione

In vigore dal 11 dic 2017
Prodotti oggetto di registrazione 1.   Per i prodotti da iscrivere nel registro sono tenuti conti distinti: a) per ognuna delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 distinguendo: i) ogni vino DOP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino; ii) ogni vino IGP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino; iii) ogni vino senza DOP o IGP prodotto con un'unica varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con il riferimento alla classificazione delle varietà di uve da vino, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con indicazione dell'annata; iv) ogni vino senza DOP o IGP prodotto con due o più varietà di uve da vino e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino, con l'indicazione dell'annata; v) ogni prodotto non conforme alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (CE) n. 606/2009 che deve essere distrutto a norma dell' del regolamento (CE) n. 606/2009; b) per ognuno dei seguenti prodotti detenuti per qualsiasi scopo: i) saccarosio; ii) mosto di uve concentrato; iii) mosto di uve concentrato rettificato; iv) prodotti utilizzati per l'acidificazione; v) prodotti utilizzati per la disacidificazione; vi) alcoli e acquaviti di vino; vii) ogni sottoprodotto dei prodotti vitivinicoli che deve essere eliminato conformemente all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 14 bis e 14 ter del regolamento (CE) n. 606/2009, con l'indicazione se si tratta di una consegna per la distillazione, la produzione di aceto o un uso specifico che non preveda la vinificazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i vini DOP o IGP condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa dell'Unione, che sono acquistati da terzi e detenuti per la vendita possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che le entrate e le uscite di ogni vino DOP o IGP siano indicate separatamente. 3.   La perdita dell'uso della DOP o dell'IGP è iscritta nel registro. I prodotti in questione sono spostati in uno dei conti di vini senza DOP o IGP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:274:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo