Art. 16

Informazioni sulle operazioni da registrare

In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni sulle operazioni da registrare 1.   Per ciascuna delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, il registro include: a) le operazioni effettuate; b) nel caso delle operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/273: i) la data dell'operazione; ii) la natura e la quantità dei prodotti impiegati; iii) la quantità di prodotto ottenuto con l'operazione, compreso l'alcole ottenuto dalla correzione del tenore alcolico del vino e il quantitativo di zucchero contenuto nella soluzione zuccherina ritirata dal mosto iniziale; iv) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione; v) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni unionali e nazionali; c) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nel registro erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione; d) se si tratta di imbottigliamento, il numero di contenitori riempiti e la loro capacità; e) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore. 2.   Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione non dovuta a una delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nel registro sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.
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