Art. 16
Informazioni sulle operazioni da registrare
In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni sulle operazioni da registrare
1. Per ciascuna delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, il registro include:
a)
le operazioni effettuate;
b)
nel caso delle operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/273:
i)
la data dell'operazione;
ii)
la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
iii)
la quantità di prodotto ottenuto con l'operazione, compreso l'alcole ottenuto dalla correzione del tenore alcolico del vino e il quantitativo di zucchero contenuto nella soluzione zuccherina ritirata dal mosto iniziale;
iv)
la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione;
v)
la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni unionali e nazionali;
c)
la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nel registro erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione;
d)
se si tratta di imbottigliamento, il numero di contenitori riempiti e la loro capacità;
e)
se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.
2. Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione non dovuta a una delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nel registro sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.
Storico versioni
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