Art. 16 · Informazioni sulle operazioni da registrare

Art. 16

Informazioni sulle operazioni da registrare

In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni sulle operazioni da registrare 1.   Per ciascuna delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, il registro include: a) le operazioni effettuate; b) nel caso delle operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2018/273: i) la data dell'operazione; ii) la natura e la quantità dei prodotti impiegati; iii) la quantità di prodotto ottenuto con l'operazione, compreso l'alcole ottenuto dalla correzione del tenore alcolico del vino e il quantitativo di zucchero contenuto nella soluzione zuccherina ritirata dal mosto iniziale; iv) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione; v) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni unionali e nazionali; c) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nel registro erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione; d) se si tratta di imbottigliamento, il numero di contenitori riempiti e la loro capacità; e) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore. 2.   Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione non dovuta a una delle operazioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nel registro sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.
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